Imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva non è sostituto o responsabile d’imposta

Tassa di soggiorno
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Sul quotidiano specialistico d’informazione giuridica “Norma” è stato recentemente pubblicato un articolo dal titolo “Imposta di soggiorno: disciplina e questioni aperte“, a firma di Angelo Cuva, avvocato e docente di Scienza delle Finanze presso l’Università di Palermo insieme a Pasquale Vagnarelli, avvocato del Foro di Palermo.

In particolare, i due avvocati, mettono in evidenza le lacune che riguardano la potestà legislativa regionale e gli obblighi spettanti ai gestori/proprietari delle strutture ricettive. Questo aspetto riguarda molto da vicino i gestori delle strutture ricettive, sia alberghi che agenzie immobiliari gestori di residence e appartamenti, che campeggi, site nella località turistica di Bibione dove dal 2013 è prevista l’applicazione della tassa di soggiorno.

Tali criticità – si legge nell’articolo – appaiono così rilevanti da far sorgere dubbi sulla legittimità dell’intero impianto normativo e sono certamente foriere di un ampio contenzioso in materia che però non ha impedito una diffusa attuazione del tributo nei comuni italiani“.

Riguardo agli obblighi da parte dei soggetti responsabili delle strutture ricettive, pare che per la giurisprudenza amministrativa, come confermano le recenti pronunce dei Tar del Veneto e della Sicilia, l’orientamento sia che il gestore della struttura non è sostituto o responsabile d’imposta ma riscuote il tributo non per un “interesse proprio, connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall’attività di riscossione, ma per agevolare il proprio interesse di gestore della struttura ricettiva e senza che da tali attività strumentali possa ricavare un beneficio economico“.

Ne deriva che per l’eventuale mancato pagamento del tributo potrà essere sanzionato solo il cliente che è l’unico soggetto passivo dell’imposta.

Ai gestori, invece, – proseguono gli autori nell’articolo – sono affidati l’obbligo di rendere una dichiarazione periodica del numero di pernottamenti imponibili, di rilasciare quietanza per l’avvenuto pagamento dell’imposta e, confermando che sono solo gli ospiti degli alberghi i soggetti passivi dell’imposta, di versare periodicamente le somme riscosse (e non quelle dovute) al Comune“.

Gli importi dovuti ma non corrisposti dai soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive potranno “essere recuperati coattivamente dal Comune esclusivamente nei loro confronti, sulla base delle dichiarazioni dei gestori delle strutture ricettive“.

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2 thoughts on “Imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva non è sostituto o responsabile d’imposta

  1. Grandi esperti questi avvocati palermitani

    1) Non sanno che l’imposta di soggiorno e’ stata abolita nel 1989 e non nel 1991 come dicono loro, vedasi:
    Articolo 10, Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia
    di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito in legge 24 aprile
    1989 n. 144; in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1989, n. 96; l’abolizione dell’imposta di
    soggiorno fu decretata nell’ambito di un intervento di riordino della finanza locale che
    comprendeva, tra l’altro, l’istituzione dell’ICAP, la nuova imposta comunale per l’esercizio
    di imprese, arti e professioni, il cui ammontare veniva determinato in base all’attività
    esercitata e per classi di superficie utilizzata.

    2) Gli avvocati in questione citano nel loro articolo il famigerato “OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA TASSA DI SOGGIORNO”, c’è da chiedersi se hanno capito che questo osservatorio non e’ altro che un banale comunicato stampa per far apparire allettanti (e non lo sono) le vacanze nelle coste romagnole.

    3) Dedicare una pagina e mezza per parlare del recupero dell’imposta e della problematica del rifiuto di pagamento del trubuto e’ sintomatico del fatto che questi avvocati non sanno che la percentuale di rifiuto e’ dell’ordine dello 0,1-0,2 per mille, ovvero il nulla.

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